Ecobonus 110%

Che cos’è l’Ecobonus Ristrutturazione Edilizia

Una delle più interessanti novità introdotte dal Decreto Rilancio 2020, attualmente approvato anche dal Senato e quindi diventato legge a tutti gli effetti, comprende la possibilità di sfruttare un ecobonus per lavori di efficientamento energetico, ricevendo dal fornitore uno sconto immediato piuttosto che la detrazione fiscale.

Questa vantaggiosa opportunità consente al committente dei lavori di velocizzare al massimo le tempistiche del rimborso, che non viene più distribuito in 10 anni, come succedeva in precedenza, ma si riscuote all’atto della stipula di contratto con l’impresa edile.

Si tratta di una Cessione del Credito che l’Agenzia delle Entrate ha concesso ai contribuenti intenzionati a realizzare interventi di ristrutturazione comprendenti opere di ottimizzazione per il risparmio energetico.

Le finalità da raggiungere sono due: da un lato infatti lo Stato ha voluto incentivare la ripresa economica del paese dopo il periodo di crisi dovuta al lockdown e d’altro lato ha pensato di agevolare anche i singoli committenti che, in questo modo, possono non spendere nulla.

L‘ecobonus, che è applicabile sia per lavori effettuati su edifici singoli che su condomini, consiste in un agevolazione in contanti corrispondente a uno sconto immediato sul corrispettivo dell’impresa edile chiamata a svolgere i lavori.

Tale soluzione può venire attuata solo e soltanto relativamente agli interventi che rientrano nelle categorie previste dalla normativa e quindi aventi diritto alle detrazioni e unicamente se concordata con il fornitore dei servizi che è tenuto ad attestare l’effettuazione dello sconto.

L’obiettivo da raggiungere è quello di riqualificare energeticamente gli edifici anche da parte di chi non ha la disponibilità finanziaria per farlo e nel contempo di aiutare la ripresa economica delle imprese.

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di sfruttare questo bonus relativamente a interventi effettuati dal 1 luglio 2020, con estensione di 29 mesi, che potrebbe anche essere prorogata.

Le finalità di queste agevolazioni fiscali non si limitano a un effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, con conseguente notevole risparmio in termini economici, ma anche a una netta limitazione dell’impatto ambientale nel rispetto dell’ambiente.

Oltre all’efficienza energetica delle strutture è infatti previsto un miglioramento globale delle abitazioni sia singole che condominiali, e quindi dei contesti urbani.

Come funziona l’Ecobonus Ristrutturazione Edilizia

I contribuenti che vogliono beneficiare dell’ecobonus in contanti e in un’unica soluzione (a fronte delle 10 rate di pari importo riconosciute dall’Agenzia delle Entrate) possono cedere il credito d’imposta a vari enti, che sono:

  • istituti di credito e banche;
  • consorzi edili e società consortili;
  • società che forniscono servizi energetici;
  • imprese artigiane che offrono servizi integrati;
  • enti che gestiscono interventi di risparmio energetico.

L’Ecobonus Ristrutturazione Edilizia 110% è stato esteso anche alle seconde case, escluse le abitazioni lussuose come ville padronali, castelli e immobili di prestigio.

Dal punto di vista temporale, esso è stato prolungato fino alla data del 30 giugno 2022, e non più del 31 dicembre 2021 come stabilito in un primo tempo, ma soltanto per interventi di riqualificazione energetica su abitazioni di edilizia popolare.

Nel decreto legislativo recentemente approvato è stato confermato che Ecobonus e Sismabonus 110% possono essere attuabili soltanto se collegati ad altri interventi.

Lo sconto immediato o la cessione del credito d’imposta si può applicare anche per il Bonus Ristrutturazione, ma al massimo su due unità immobiliari.

In base a quanto previsto dal Decreto Rilancio, gli interventi che consentono di usufruire del Superbonus 110% sono i seguenti:

  • isolamento termico:si tratta di interventi effettuabili a livello di superfici orizzontali (pavimentazioni) e verticali (pareti in muratura) che interessano l’involucro dell’edificio per una percentuale superiore al 25% della superficie disperdente, facendo impiego del cappotto termico;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione:il bonus riguarda anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri centralizzati e finalizzati al riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria. L’efficienza di questi dispositivi deve essere almeno di classe A e si riferisce anche a pompe di calore, impianti a condensazione e geotermici oppure ibridi, con eventuale abbinamento a sistemi fotovoltaici;
  • interventi antisismici: è necessario ricordare che il sismabonus è consentito soltanto nelle zone sismiche 1 e 2 oppure nella zona 3 con oltre 1500 comuni di appartenenza;
  • impianti fotovoltaici: soltanto se l’installazione di impianti fotovoltaici a energia solare avviene contestualmente agli interventi sopra elencati è previsto l’uso delle agevolazioni fiscali del superbonus 110%;
  • infissi: la sostituzione di infissi e serramenti finalizzata a migliorare il risparmio energetico, che deve essere contestuale ad altri interventi e deve assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’immobile, per poter rientrare nell’ecobonus ristrutturazioni. In questa categoria sono comprese anche le schermature solari, le tende da sole e le zanzariere che però possono beneficiare di un’agevolazione pari al 50% e sempre dopo apposita comunicazione all’ENEA.

Un aspetto da tenere sempre presente in relazione all‘Ecobonus Ristrutturazione Edilizia è quello della effettuazione di più interventi il cui scopo è relativo al miglioramento energetico dell’immobile.

Ad esempio la sostituzione degli infissi può usufruire dello sconto effettivo del 110% soltanto se realizzata insieme ad altri interventi trainanti di elevata efficienza energetica.
Opere effettuate isolatamente non rientrano nel bonus.

Se gli infissi vengono sostituiti contestualmente al montaggio del cappotto termico, il committente ha diritto alle detrazioni, altrimenti non può usufruirne.

Come ottenere l’Ecobonus Ristrutturazione Edilizia

I contribuenti interessati a utilizzare il Superbonus 2020 sono tenuti a effettuare ogni pagamento tramite bonifico bancario riportante l’apposita dicitura, che comprovi la spesa effettivamente sostenuta.

Viene richiesta tutta la documentazione relativa alla pratica ENEA, che deve essere allegata alla documentazione da presentare all’Agenzia delle Entrate e che conferma la situazione energetica dell’edificio in questione.

Sono necessari inoltre altri documenti, comprendenti:

  • ricevute di pagamento IMU;
  • domanda di accatastamento dell’immobile;
  • delibera dell’assemblea di condominio (per interventi condominiali);
  • eventuali concessioni allo svolgimento dei lavori;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori;
  • dichiarazione indicante la data d’inizio lavori;
  • compatibilità con l’Ecobonus Ristrutturazione Edilizia;
  • documentazione ENEA.

Quando vengono svolti interventi su immobili di proprietà personale, il contribuente deve utilizzare, come metodo di pagamento, un bonifico bancario riportante la causale del versamento finalizzato a lavori edili consentiti dalla normativa, il proprio codice fiscale e quello della ditta appaltata che esegue i lavori.

Per interventi condominiali, oltre ai documenti sopra elencati, è richiesta l’indicazione del codice fiscale del condominio oltre che quello dell’amministratore incaricato di effettuare il pagamento.

Percentuali detraibili con l’Ecobonus Ristrutturazione Edilizia

Fino al maggio 2020 le percentuali detraibili relativamente ai vari tipi d’intervento erano le seguenti:

  • 50% per ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa);
  • 50%-65% per infissi e serrature;
  • 50%-65% per sostituzione caldaie (a condensazione e a biomasse);
  • 65% per riqualificazione delle parti comuni condominiali;
  • 65% per montaggio del cappotto termico (con superficie interessata minore del 25%);
  • 70% per coibentazione di superfici superiori al 25% dell’intero edificio;
  • 75% per interventi su parti comuni dei condomini;
  • 80% per riduzione di una classe di rischio sismico;
  • 85% per riduzione di due o più classi di rischio sismico;
  • 90% per rifacimento facciate.

A partire dal 1 luglio 2020 è entrata in vigore la nuova normativa secondo cui le detrazioni fiscali relative all’Ecobonus Ristrutturazione Edilizia sono aumentate, come esposto, al 110%, a patto di rientrare nella casistica prevista dall’Agenzia delle Entrate.

Pertanto anche le percentuali detraibili sono cambiate così come i massimali di intervento accettabili dal fisco, che devono comunque essere dettagliatamente documentati (da parte del singolo proprietario oppure dell’amministratore condominiale) e correlati dalla documentazione ENEA.

L’articolo 128 del Decreto Rilancio 2020 spiega dunque quali siano gli interventi detraibili. con le relative percentuali.

Ecobonus e l’Isolamento termico

Secondo la normativa possono sfruttare le agevolazioni dell’Ecobonus soltanto i committenti che intervengono su oltre il 25% della superficie totale dell’intonaco, con un tetto massimo di spesa pari a 60mila euro per ogni unità immobiliare.
In caso di edifici condominiali, la percentuale dipende dalla tipologia della costruzione e prevede un tetto massimo di 40mila euro per palazzi composti da 2 fino a 8 unità e di 50mila euro per strutture uni o plurifamiliari con ingresso autonomo.

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